REGOLE DI COMPORTAMENTO SULLA STRADA

 

In auto:  

  • rispettare le norme del Codice della Strada;

  • non gettare oggetti dai finestrini;  

  • indossare le cinture di sicurezza;

  • in caso di incidente, segnalarlo con l’apposito triangolo, o con una torcia elettrica; avvisare  il soccorso sanitario telefonando al 118;

  • agli incroci, anche se si ha la precedenza, assicurarsi che altri veicoli non impegnino il crocevia;

  • se la strada è scivolosa, usare la massima prudenza e moderare la velocità.

 

A piedi:

 

  • non sostare in gruppo presso attraversamenti pedonali;
  • non attraversare la strada passando davanti agli autobus;
  • circolare ai lati della strada, in senso opposto a quello di marcia;
  • non gettare oggetti sui marciapiedi o sulla carreggiata;

Codice della Strada
"Art.190 - Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. 
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.

Art.191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio. 
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800."

In scooter:

  • circolare presso il margine destro della carreggiata;

  • usare sempre il casco;

  • non procedere affiancati;

  • mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono, in particolare quando l'asfalto è bagnato dalla pioggia;

  • Limitare i rumori di qualunque genere (es. suono del claxon, sgassate a veicolo formo, frenate brusche senza motivo rumori;

  • Tenere  in buone condizioni di efficienza e soprattutto non  alterare il dispositivo silenziatore (la cosiddetta "marmitta");

  • non portare un passeggero, se il ciclomotore non è omologato per due persone;

  • non intralciare il traffico degli autoveicoli;

  • Moderare la velocità e rispettare il Codice della Strada;

  • Di notte usare indossare giubbotti dotati di strisce riflettenti

  • Parcheggiare al posto giusto. Nella Zona a Traffico Limitato i ciclomotori e i motocicli devono sostare negli appositi parcheggi a loro riservati e dove non espressamente vietato. 

 

 

In caso di incidente:

 

Prima ancora di soccorrere il ferito:
  • Spegnere il motore se è rimasto acceso;

  • Disporre la segnaletica per la sicurezza stradale: triangolo, segnali luminosi ecc...;

  • Incaricare qualche persona presente di telefonare al più presto ai soccorsi: Carabinieri, Polizia, 113, Ospedale più vicino, riferendo più chiaramente possibile il luogo dell'incidente;

  • Spegnere il motore se è rimasto acceso, se possibile scollegare la batteria;

  • Verificare gli estremi della propria sicurezza personale prima di effettuare manovre sulle persone coinvolte;

Quindi:

  • Verificare lo stato generale del paziente, se non presenta alterazione dei parametri vitali evitare di fare manovre sul ferito, limitandosi a parlarci per capire quali siano le condizioni in attesa del mezzo di soccorso;

  • Se sono presenti alterazioni dei parametri vitali, predisporre l'estrazione del ferito dalla vettura in più persone: una o due persone dovrebbero agire dall'interno perché il ferito va sollevato il più rigidamente possibile in quanto potrebbero esserci lesioni della colonna vertebrale. Prima di estrarlo è opportuno disporre a terra una barella o una coperta per un più agevole trasporto;

  • Lasciare il ferito disteso, non seduto; salvo casi di lesioni lievi o casi in cui si pensi ad immediato pericolo di vita, è sempre bene attendere l'ambulanza e non caricare l'infortunato su vetture di passaggio;

  • In attesa dei soccorsi, porre in atto tutti i rimedi ritenuti necessari: respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, fasciatura e medicazione, immobilizzazione degli arti in caso di fratture o lussazioni ecc..

In caso di ustioni:

  • soffocare le fiamme con stracci o usare l’estintore;
  • rimuovere la stoffa degli abiti intrisa di liquidi caldi o contaminati;
  • lavare le parti ustionate con acqua fresca; non usare mai l’olio sulle ustioni;
  • coprire le ferite con bendaggio sterile.

In caso di emorragie esterne:

  • sollevare la parte sanguinante, a meno che non si sospetti una frattura;

  • se la ferita è ampia accostare i margini della ferita e tenerli uniti premendo saldamente con la punta delle dita per 10 minuti circa ;

  • premere con un tampone sterile sulla ferita o sull’arteria che rifornisce l’area sanguinante oppure applicare un laccio emostatico alla radice dell’arto dal quale sgorga il sangue (il laccio però va allentato per un minuto ogni 20 circa).

NON SOMMINISTRARE al ferito alcuna bevanda per il pericolo di soffocamento.

Codice della Strada
Art.189 - Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire 2.424.000.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.